Art. 11. La Societa' e' diretta da un Consiglio di presidenza, costituito: di un presidente, di tre vice-presidenti, di un amministratore, di un segretario generale e di sei consiglieri, tutti scelti fra i soci ed eletti dall'Assemblea generale con votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio dura in carriera quattro anni; i componenti di esso sono rieleggibili. L'amministratore e il segretario generale debbono avere residenza in Roma. La nomina del presidente e dei vice-presidenti e' sanzionata con decreto del Capo dello Stato.