(Statuto della Società italiana per il progresso delle scienze- art. 11)
                              Art. 11. 

 
  La Societa' e' diretta da un Consiglio di  presidenza,  costituito:
di un presidente, di tre vice-presidenti, di un amministratore, di un
segretario generale e di sei consiglieri, tutti scelti fra i soci  ed
eletti dall'Assemblea generale con votazioni a scrutinio segreto e  a
maggioranza assoluta di voti. 
  Il Consiglio dura in carriera quattro anni; i  componenti  di  esso
sono rieleggibili. 
  L'amministratore e il segretario generale debbono  avere  residenza
in Roma. 
  La nomina del presidente e dei vice-presidenti  e'  sanzionata  con
decreto del Capo dello Stato.