(Statuto della Società italiana per il progresso delle scienze- art. 12)
                              Art. 12. 

 
  Le deliberazioni del Consiglio di presidenza  sono  valide  con  la
presenza  della  meta'  almeno  dei  componenti  e  col  voto   della
maggioranza dei presenti. 
  A parita' di voti prevale il voto del presidente.