(Statuto della Società italiana per il progresso delle scienze- art. 13)
                              Art. 13. 

 
  Ciascuna, Sezione della  Societa'  elegge  un  presidente,  le  cui
funzioni sono stabilite dal regolamento. 
  I  presidenti  delle  Sezioni  sono  eletti  durante  le   riunioni
generali; durano in carica due anni e sono rieleggibili.