Art. 14. All'amministrazione del patrimonio della Societa' (articolo 17 del presente statuto) provvede il Consiglio di presidenza. Il controllo della gestione amministrativa spetta ai revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, eletti ogni anno dall'Assemblea generale dei soci. I revisori riferiscono per iscritto sull'andamento dell'amministrazione.