Art. 15.
Il presidente:
rappresenta la Societa', tanto nei rapporti con i soci quanto con
i terzi e con le autorita';
convoca e presiede il Consiglio di presidenza e il Comitato
scientifico di cui al successivo art. 16;
convoca e presiede le riunioni generali annuali e l'Assemblea dei
soci;
nomina tutte le cariche per le quali non sia diversamente
previsto dal presente statuto;
firma la corrispondenza e stipula i contratti; ma, per gli atti
comunque impegnativi del patrimonio sociale, deve concorrere, con la
sua firma, quella dell'amministratore.
In caso urgente puo' provocare votazioni per corrispondenza.
Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito,
a tutti gli effetti, da uno dei vice-presidenti o da uno dei
consiglieri, per ordine di anzianita'.