(Statuto della Società italiana per il progresso delle scienze- art. 15)
                              Art. 15. 

 
  Il presidente: 
    rappresenta la Societa', tanto nei rapporti con i soci quanto con
i terzi e con le autorita'; 
    convoca e presiede il  Consiglio  di  presidenza  e  il  Comitato
scientifico di cui al successivo art. 16; 
    convoca e presiede le riunioni generali annuali e l'Assemblea dei
soci; 
    nomina tutte  le  cariche  per  le  quali  non  sia  diversamente
previsto dal presente statuto; 
    firma la corrispondenza e stipula i contratti; ma, per  gli  atti
comunque impegnativi del patrimonio sociale, deve concorrere, con  la
sua firma, quella dell'amministratore. 
  In caso urgente puo' provocare votazioni per corrispondenza. 
  Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, e'  sostituito,
a tutti gli  effetti,  da  uno  dei  vice-presidenti  o  da  uno  dei
consiglieri, per ordine di anzianita'.