Art. 16.
I membri del Consiglio di presidenza e i presidenti delle Sezioni
costituiscono il Comitato scientifico, che e' l'organo di
consultazione generale scientifica della Societa', al quale spettano
i compiti seguenti:
a) stabilire il numero e le denominazioni delle Sezioni;
b) proporre argomenti di attualita', scientifica e tecnica che
possono essere oggetto sia di esposizione sintetica o di discussioni
durante le riunioni generali, sia di studio da parte di speciali
Commissioni o di singoli soci all'uopo designati;
c) proporre premi d'incoraggiamento per ricerche e imprese
scientifiche;
d) compilare lo schema del programma scientifico di ciascuna
riunione generale, e dare il parere sugli eventuali temi scientifici
e tecnici suggeriti, da soci o da enti pubblici e privati;
e) esaminare e discutere i voti scientifici approvati nelle
riunioni generali o, comunque, pervenuti al Consiglio di presidenza
della Societa'.
Le deliberazioni del Comitato scientifico sono adottate a
maggioranza di voti e sono valide quando sia presente la meta' dei
componenti il Comitato.