(Statuto della Società italiana per il progresso delle scienze- art. 16)
                              Art. 16. 

 
  I membri del Consiglio di presidenza e i presidenti  delle  Sezioni
costituiscono  il  Comitato   scientifico,   che   e'   l'organo   di
consultazione generale scientifica della Societa', al quale  spettano
i compiti seguenti: 
    a) stabilire il numero e le denominazioni delle Sezioni; 
    b) proporre argomenti di attualita', scientifica  e  tecnica  che
possono essere oggetto sia di esposizione sintetica o di  discussioni
durante le riunioni generali, sia di  studio  da  parte  di  speciali
Commissioni o di singoli soci all'uopo designati; 
    c)  proporre  premi  d'incoraggiamento  per  ricerche  e  imprese
scientifiche; 
    d) compilare lo schema  del  programma  scientifico  di  ciascuna
riunione generale, e dare il parere sugli eventuali temi  scientifici
e tecnici suggeriti, da soci o da enti pubblici e privati; 
    e) esaminare e  discutere  i  voti  scientifici  approvati  nelle
riunioni generali o, comunque, pervenuti al Consiglio  di  presidenza
della Societa'. 
  Le  deliberazioni  del  Comitato  scientifico   sono   adottate   a
maggioranza di voti e sono valide quando sia presente  la  meta'  dei
componenti il Comitato.