(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 5)
                               Art. 5. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 7 e L. 20 gennaio 1948, n. 6,  art.
                                 4) 

 
  Sono eleggibili a deputati gli elettori  che  abbiano  compiuto  il
venticinquesimo anno di eta' entro il giorno delle elezioni.