(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 5)
Art. 5.
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 7 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art.
4)
Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il
venticinquesimo anno di eta' entro il giorno delle elezioni.