(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 6)
                               Art. 6. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74 artt. 8 e 9 e L. 20 gennaio 1948,  n.  6,
                               art. 5) 

 
  Non sono eleggibili: 
    a) i deputati regionali o consiglieri regionali; 
    b) i presidenti delle deputazioni provinciali; 
    c) i sindaci dei capoluoghi di provincia; 
    d) il capo e vice-capo della polizia e gli ispettori generali  di
pubblica sicurezza; 
    e) i capi di Gabinetto dei Ministri; 
    f) l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato
nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci; 
    g) i magistrati, salvo che si  trovino  in  aspettativa  all'atto
dell'accettazione della candidatura; 
    h) i vice-prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; 
    i)  gli  ufficiali  generali  e  gli  ammiragli,  gli   ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato,  nella  circoscrizione  del
loro comando territoriale. 
  Le cause di ineleggibilita' stabilite in questo articolo non  hanno
effetto, se le  funzioni  esercitate  siano  cessate  almeno  novanta
giorni prima della  data  dei  decreto  di  convocazione  dei  comizi
elettorali.