Art. 6. (D. L. 10 marzo 1946, n. 74 artt. 8 e 9 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 5) Non sono eleggibili: a) i deputati regionali o consiglieri regionali; b) i presidenti delle deputazioni provinciali; c) i sindaci dei capoluoghi di provincia; d) il capo e vice-capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; e) i capi di Gabinetto dei Ministri; f) l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci; g) i magistrati, salvo che si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura; h) i vice-prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilita' stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data dei decreto di convocazione dei comizi elettorali.