(Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati-art. 7)
                               Art. 7. 
(D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 10 e L.  20  gennaio  1948,  n.  6,
                            artt. 6 e 27) 

 
  I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati  gli  onorari,
ed  in  generale  gli  ufficiali,  retribuiti  o  no,  addetti   alle
ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti  in  Italia
quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati
sebbene  abbiano  ottenuto  il  permesso  dal  Governo  nazionale  di
accettare l'ufficio senza perdere la nazionalita'.  Questa  causa  di
ineleggibilita' si estende a tutti  coloro  che  abbiano  impiego  da
Governi esteri.