(Testo Unico - Art. 51)
                              Art. 51. 
  (Facolta' dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti). 
 
  Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate  nell'art.
1 e non contemplati nel Titolo II, possono  contrarre  prestiti  alle
condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.