(Testo Unico - Art. 52)
                              Art. 52. 
(Impiegati  e  salariati  a  tempo  indeterminato  o  con   contratti
                       collettivi di lavoro). 
 
  Gli  impiegati  e  salariati  delle  amministrazioni  indicate  nel
precedente articolo, assunti in  servizio  a  tempo  indeterminato  a
norma della legge - sul contratto d'impiego  privato  od  in  base  a
contratti collettivi di lavoro, possono fare  cessione  di  quote  di
stipendio o di salario non superiore al  quinto  per  il  periodo  di
cinque o di dieci anni, quando siano addetti a servizi  di  carattere
permanente,  siano  provvisti  di  stipendio  o   salario   fisso   e
continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione  quinquennale,
almeno cinque anni e, nel caso di cessione  decennale,  almeno  dieci
anni di servizio utile per l'indennita' di anzianita'.