(Testo Unico - Art. 54)
                              Art. 54. 
          (Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie). 
 
  Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite  a  norma
del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla
vita e contro  i  rischi  di  impiego  od  altre  malleverie  che  ne
assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione  di
stipendio  o  salario  o  per  liquidazione  di  un  trattamento   di
quiescenza  insufficiente  non  sia,   possibile   la   continuazione
dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito. 
  Non e' consentito prestare garanzia in favore del cedente  mediante
cessione, da  parte  di  altro  impiegato  o  salariato  di  pubblica
amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario. 
  Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente
titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego
dei  precedenti,   ad   eccezione   dell'Istituto   Nazionale   delle
Assicurazioni e delle societa' di assicurazione.