(Testo Unico - Art. 56)
                              Art. 56. 
(Applicabilita'  di  disposizioni  a   personali   di   istituti   di
                            istruzione). 
 
  Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli
istituti di istruzione contemplati  nell'articolo  10,  quando  detti
istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto
il personale al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.