(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 28)
                              Art. 28. 

 
  Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel  capoluogo  della  provincia
per cui sono costituiti. 
  Qualora l'Ordine o Collegio abbia per  circoscrizione  due  o  piu'
province finitime, la sede e' nel capoluogo di una di esse. 
  Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma.