(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 29)
                              Art. 29. 

 
  I  presidenti  degli  Ordini,  dei  Collegi  e  delle   Federazioni
nazionali curano  l'esecuzione  delle  deliberazioni  dei  rispettivi
organi collegiali e dirigono l'attivita' degli uffici. 
  Le funzioni di presidente, in mancanza, od  assenza  del  medesimo,
sono esercitate dal piu' anziano dei membri presenti del Consiglio  o
Comitato centrale, purche' non investito delle funzioni di  tesoriere
o di segretario.