Art. 29. I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l'attivita' degli uffici. Le funzioni di presidente, in mancanza, od assenza del medesimo, sono esercitate dal piu' anziano dei membri presenti del Consiglio o Comitato centrale, purche' non investito delle funzioni di tesoriere o di segretario.