(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 31)
                              Art. 31. 

 
  Il segretario e' responsabile del regolare andamento  dell'ufficio.
Sono  ad  esso  affidati  l'archivio,  i   verbali   delle   adunanze
dell'assemblea  e  del   Consiglio,   i   registri   delle   relative
deliberazioni, il registro degli atti compiuti in  sede  conciliativa
ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13  settembre
1946, n. 233, il registro dei pareri espressi, dal Consiglio, nonche'
gli  altri  registri  prescritti  dal  Consiglio  stesso.  Spetta  al
segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni  e  degli
altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei  casi  consentiti,
ai singoli interessati. 
  In caso di assenza o impedimento il segretario  e'  sostituito  dal
consigliere meno anziano di eta', che non sia il tesoriere.