Art. 32. Il tesoriere ha la custodia e la responsabilita' del fondo in contanti e degli altri valori di proprieta' dell'Ordine o Collegio e puo' essere tenuto a prestare una cauzione, di cui il Consiglio determina l'importo e le modalita'. Il Consiglio puo', inoltre, disporre che i valori eccedenti un determinato limite siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di credito di accertata solidita'. Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine o Collegio non indicate nel successivo art. 33; paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario; ed e' responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato. Il tesoriere deve tenere i seguenti registri: a) registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza; b) registro di entrata e di uscita; c) registro a madre e figlia dei mandati di pagamento; d) inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine o Collegio.