(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 33)
                              Art. 33. 

 
  Per la riscossione dei contributi da corrispondere  a  norma  degli
articoli 4, 14, 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233,
si applicano le norme della legge  sulla  riscossione  delle  imposte
dirette, osservati la forma ed i termini  in  essa  stabiliti  e  con
l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso. 
  L'esattore  versa  direttamente  agli  Ordini   o   Collegi,   alle
Federazioni e all'Ente di  previdenza  ed  assistenza  le  quote  dei
contributi ad essi spettanti.