Art. 33. Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli articoli 4, 14, 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso. L'esattore versa direttamente agli Ordini o Collegi, alle Federazioni e all'Ente di previdenza ed assistenza le quote dei contributi ad essi spettanti.