(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 35)
                              Art. 35. 

 
  I  regolamenti  interni  degli  Ordini  o  Collegi  devono   essere
deliberati dai rispettivi Consigli e sono  soggetti  all'approvazione
della competente Federazione nazionale. 
  I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere deliberati
dai rispettivi Comitati centrali e sono soggetti all'approvazione dei
Consigli nazionali. 
  Detti  regolamenti  sono  comunicati  all'Alto  Commissariato   per
l'igiene e la sanita' pubblica, il quale, nel  termine  di  tre  mesi
dalla  loro  ricezione,  puo',   con   decreto   motivato,   disporne
l'annullamento per vizi di legittimita'.