Art. 35. I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere deliberati dai rispettivi Consigli e sono soggetti all'approvazione della competente Federazione nazionale. I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere deliberati dai rispettivi Comitati centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli nazionali. Detti regolamenti sono comunicati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, il quale, nel termine di tre mesi dalla loro ricezione, puo', con decreto motivato, disporne l'annullamento per vizi di legittimita'.