(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 36)
                              Art. 36. 

 
  Lo scioglimento dei  Consigli  degli  Ordini  o  Collegi,  previsto
dall'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n.  233,  puo'
essere ordinato, su proposta, delle rispettive Federazioni nazionali,
anche nei casi di: 
    a) morosita' nel pagamento del contributo  di  cui  all'art.  14,
terzo comma, del decreto legislativo predetto; 
    b)  reiterata  inosservanza  dei  deliberati  delle   Federazioni
nazionali nell'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui  all'art.  15,
lettera b), del decreto stesso.