Art. 36. Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o Collegi, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, puo' essere ordinato, su proposta, delle rispettive Federazioni nazionali, anche nei casi di: a) morosita' nel pagamento del contributo di cui all'art. 14, terzo comma, del decreto legislativo predetto; b) reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni nazionali nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 15, lettera b), del decreto stesso.