(Regolamento per la esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233-art. 37)
                              Art. 37. 

 
  La  vigilanza  sugli  enti  indicati  nell'art.  21   del   decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e'  esercitata  dal  Ministero
del lavoro e della previdenza, sociale,  che  provvede  d'intesa  con
l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.