(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 10)
                              Art. 10. 
                      (Concessioni provvisorie) 

 
  La concessione, per il periodo intercorrente fra  la  scadenza  dei
relativo  alto  e  la   sua   rinnovazione,   e'   regolata,   previa
autorizzazione del ministro per la marina  mercantile,  con  atto  di
concessione provvisoria  non  soggetto  ad  approvazione,  rilasciato
senza formalita' di istruttoria  nei  modi  prescritti  dall'articolo
precedente. 
  Per il periodo di validita' dell'atto di concessione provvisoria il
canone e' fissato  in  misura  eguale  a  quella  prevista  nell'atto
scaduto. Puo' essere peraltro imposto al concessionario nello  stesso
atto di concessione provvisoria l'obbligo di corrispondere, anche  se
la concessione  non  e'  rinnovata,  la  maggiore  misura  che  venga
determinata a norma, dell'articolo 16.