(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 11)
                              Art. 11. 
                       (Spese di istruttoria) 

 
  Le  spese  di  istruttoria,  comprese  quelle  inerenti  a  visite,
ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni  genere  relative
alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e
degli atti di  concessione,  e  ogni  altra  spesa  dipendente  dalla
domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale  deve
eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito  in
numerario presso  la  cassa  dell'ufficio  del  compartimento,  nella
misura da questo stabilita. 
  Esauriti gli atti relativi alla concessione  richiesta,  tanto  nel
caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in
cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento  procede  alla
liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota,
con  l'indicazione  di  tutte  le  spese  sostenute  per  conto   del
richiedente. 
  Tale nota deve essere inviata all'autorita' competente  a  decidere
sulla domanda di concessione.