(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 12)
                               Art. 12 
                      (Parere del genio civile) 

 
  Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione  il
parere  del  competente  ufficio  del  genio  civile  che  indica  le
condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia  sottoposta  la
concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai  piani  e
agli altri disegni dopo averne accertati l'esattezza. 
  Per le concessioni con  licenza  il  predetto  parere  deve  essere
richiesto soltanto quando per l'attuazione degli impianti previsti si
debbano  apportare  modificazioni  di  qualunque  entita'  ad   opere
marittime. 
  In ogni caso, l'esecuzione delle opere e' soggetta  alla  vigilanza
dell'ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario
deve attenersi. Quando occorra, in relazione all'entita' e allo scopo
della concessione, l'ufficio del genio civile procede alle stime,  ai
computi e ai collaudi necessari. 
  L'ufficio  del  genio  civile   assiste   inoltre   il   capo   del
compartimento nelle operazioni di consegna e  di  riconsegna,  quando
sia necessario.