(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 15)
                              Art. 15. 
               (Dissenso sulle domande di concessione) 

 
  Nel caso in cui gli  uffici  interessati  non  siano  dello  stesso
avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il  richiedente
reclami contro  il  rifiuto  opposto  o  non  accetti  le  condizioni
stabilite, la decisione spetta al ministro per la marina  mercantile,
sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati. 
  In caso di dissenso sulla misura, del canone, la decisione e' presa
dal ministro per la marina mercantile di accordo con  quello  per  le
finanze.