(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 16)
                              Art. 16. 
                              (Canone) 

 
  Il concessionario deve  corrispondere  anticipatamente  le  singole
rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate  nell'atto
di concessione. Per le connessioni con licenza il  canone  e'  pagato
anticipatamente per l'intera durata. 
  Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce
in  tutto  o  in  parte  della   concessione,   salvo   il   disposto
dell'articolo 40 del codice. 
  La misura minima normale del canone per le concessioni e' stabilita
da leggi o regolamenti speciali. 
  La misura  del  canone  per  le  singole  concessioni  deve  essere
concordata fra il capo del compartimento e l'intendente di finanza in
relazione alla entita' delle concessioni stesse, allo  scopo  che  si
intende conseguire e ai profitti che puo' trarne il concessionario. 
  Per le concessioni con licenza la  misura  del  canone,  a  seconda
delle varie specie di  concessioni,  puo'  essere  stabilita  in  via
generale dal capo di  compartimento  l'accordo  con  l'intendente  di
finanza. 
  Il concessionario e' obbligato, quando ne  sia  richiesto,  esibire
all'ufficio del compartimento la  quietanza  atestante  il  pagamento
delle rate del canone.