(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 17)
                              Art. 17. 
                             (Cauzione) 

 
  Il  concessionario  deve  garantire  l'osservanza,  degli  obblighi
assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare
e'  determinato  in  relazione  al   contenuto,   all'entita'   della
concessione e al numero di rate del canone il  cui  omesso  pagamento
importa la decadenza della concessione a norma dell'articolo 47 lett. 
d) del codice. 
  Per le concessioni con  licenza  il  capo  del  compartimento  puo'
richiedere  il  versamento,  presso   la   cassa   dell'ufficio   del
compartimento,  di  un  congruo  deposito  garanzia,  degli  obblighi
risultanti dalla licenza. 
  Con l'atto di concessione o con la licenza, puo' essere imposto  al
concessionario   l'obbligo   di   accettare   che   l'amministrazione
concedente,  in  caso  di  inadempienza,  incameri  a  suo   giudizio
discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure
si rivalga di essi per soddisfacimento di crediti o per  rimborso  di
spese, e cio' anche nel caso in cui l'amministrazione non si  avvalga
della facolta' di dichiarare la decadenza della concessione, restando
il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito. 
  In nessun caso l'importo della cauzione puo' essere inferiore a due
annualita' del canone.