Art. 18. (Pubblicazione della domanda) Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entita' o per lo scopo il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del comune dove e' situato il bene richiesto e l'inserzione della domanda per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenerne un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione, e invitare tutti coloro che possano avervi interesse a presentare, entro il termine indicato, le osservazioni che credano opportune. In caso di opposizione o di presentazione di reclami, la decisione spetta al ministro per la marina mercantile. In ogni caso non si puo' procedere alla stipulazione dell'atto se non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione e dell'inserzione.