(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 18)
                              Art. 18. 
                    (Pubblicazione della domanda) 

 
  Quando si tratti  di  concessioni  di  particolare  importanza  per
l'entita' o  per  lo  scopo  il  capo  del  compartimento  ordina  la
pubblicazione della domanda mediante affissione nell'albo del  comune
dove e' situato il bene richiesto e l'inserzione  della  domanda  per
estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia. 
  Il  provvedimento  del  capo  del  compartimento  che   ordina   la
pubblicazione della domanda deve  contenerne  un  sunto,  indicare  i
giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione, e invitare tutti
coloro che possano avervi interesse a presentare,  entro  il  termine
indicato, le osservazioni che credano opportune. 
  In caso di opposizione o di presentazione di reclami, la  decisione
spetta al ministro per la marina mercantile. 
  In ogni caso non si puo' procedere alla stipulazione  dell'atto  se
non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell'affissione  e
dell'inserzione.