(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 19)
                              Art. 19. 
                (Contenuto dell'atto di concessione) 

 
  Nell'atto di concessione devono essere indicati: 
    1) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto  della
concessione; 
    2) lo scopo e la durata della concessione; 
    3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura  delle  opere
da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione; 
    4) le modalita'. di esercizio della concessione e  i  periodi  di
sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti; 
    5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti,  nonche'
il numero di rate del canone  il  cui  omesso  pagamento  importi  la
decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice; 
    6) la cauzione; 
    7)  le  condizioni  particolari  alle  quali  e'  sottoposta   la
concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi; 
    8) il domicilio del concessionario. 
  Agli atti  di  concessione  devono  essere  allegati  la  relazione
tecnica, i piani e gli altri disegni. 
  Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non  siano  necessarie
in relazione alla minore entita' della concessione.