(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 21)
                              Art. 21. 
                    (Registri delle concessioni) 

 
  Gli atti e le licenze di concessione  si  trascrivono  in  appositi
registri,  tenuti  dagli  uffici  compartimentali,  con   numerazione
rinnovata annualmente; il numero di trascrizione e'  riportato  sugli
atti e sulle licenze. 
  Presso gli uffici circondariali e' presa nota in appositi  registri
delle  concessioni  dei  beni  demaniali  compresi  nei  limiti   del
circondario.