(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 22)
                              Art. 22. 
         (Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo) 

 
  L'autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone  di  cui
all'articolo 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla  osta
del capo del compartimento, salvo sempre  il  rilascio  dell'atto  di
concessione per i casi nei quali vengano recate  limitazioni  all'uso
del demanio marittimo.