(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 23)
                              Art. 23. 
                (Responsabilita' del concessionario) 

 
  Il concessionario e'  responsabile  verso  l'amministrazione  degli
obblighi  assunti  e  verso  i  terzi   di   ogni   danno   cagionato
nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. 
  Il concessionario con l'atto o la  licenza  di  concessione  assume
l'obbligo di manlevare e rendere indenne  l'amministrazione  da  ogni
azione che possa esserle  intentata  da  terzi  in  dipendenza  della
concessione.