(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 23)
Art. 23.
(Responsabilita' del concessionario)
Il concessionario e' responsabile verso l'amministrazione degli
obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato
nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.
Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume
l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni
azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della
concessione.