(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 24)
                              Art. 24. 
             (Variazioni al contenuto della concessione) 

 
  La concessione e' fatta entro i limiti di spazio e di tempo  e  per
le opere, gli usi e le facolta' risultanti dall'atto o dalla  licenza
di concessione. 
  Qualsiasi variazione nell'estensione della zona  concessa  o  nelle
opere  o  nelle  modalita'  di  esercizio   deve   essere   richiesta
preventivamente e puo' essere  consentita  mediante  atto  o  licenza
suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria. Qualora,  peraltro,
non  venga  apportata  alterazione  sostanziale  al  complesso  della
concessione  e  non  vi  sia  modifica  nell'estensione  della   zona
demaniale, la variazione puo' essere  autorizzata  per  iscritto  dal
capo del compartimento,  previo  nulla  osta  dell'autorita'  che  ha
approvato l'atto di concessione.