(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 27)
                              Art. 27. 
                             (Vigilanza) 

 
  L'esercizio della concessione e' soggetto alle norme di polizia sul
demanio marittimo.  L'autorita'  marittima  mercantile  vigila  sulla
osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui e' sottoposta la
concessione. 
  Il  concessionario  e'  inoltre  tenuto   alla   osservanza   delle
disposizioni dei competenti  uffici  relative  ai  servizi  militari,
doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.