(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 28)
                              Art. 28. 
    (Obblighi del concessionario per l'esercizio della vigilanza) 

 
  Il concessionario e' obbligato  a  consentire  l'accesso  nei  beni
concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile  e  militare
dell'amministrazione  centrale  e  locale  della  marina  mercantile,
dell'amministrazione finanziaria, del  genio  civile  e  delle  altre
amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni  del
loro ufficio.