(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 29)
                              Art. 29. 
               (Limiti dei diritti del concessionario) 

 
  La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione  di
preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o  delle  opere
non comprese nella concessione.