(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 30)
                              Art. 30. 
                            (Subingresso) 

 
  Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. 
  L'autorizzazione   a   sostituire   altri   nel   godimento   della
concessione,  a  norma  dell'articolo  46   del   codice,   e'   data
dall'autorita' che ha approvato la concessione e il relativo atto  e'
rilasciato dal Capo del compartimento. 
  Qualora l'amministrazione, in  caso  di  vendita  o  di  esecuzione
forzata, non intenda autorizzare  il  subingresso  dell'acquirente  o
dell'aggiudicatario  nella  concessione,  si  applicano  in  caso  di
vendita le disposizioni sulla  decadenza  e  in  caso  di  esecuzione
forzata le disposizioni sulla revoca.