(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 31)
                              Art. 31. 
                      (Demolizione delle opere) 

 
  Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni  speciali
che regolano la concessione, nei casi di revoca, di  decadenza  o  di
scadenza,  il  concessionario  se   l'amministrazione   non   intenda
avvalersi della facolta' di  acquisire  le  opere,  ha  l'obbligo  di
provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e
alla rimessa in  pristino  e  riconsegna  dei  beni  concessigli  nei
termini che gli saranno notificati. 
  Ove il concessionario  non  adempia  a  tale  obbligo  e  fa  luogo
all'applicazione dal disposto dell'ultimo comma dell'articolo 49  del
codice.