(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 33)
                              Art. 33. 
               (Esibizione del titolo di concessione) 

 
  Il concessionario e' obbligato a  produrre  il  titolo  concessione
ogni qualvolta ne venga richiesto dall'amministrazione e dagli agenti
della forza pubblica.