(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 35)
                              Art. 35. 
        (Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi) 

 
  L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione
di lavori ai  sensi  dell'articolo  38  del  codice  sono  consentite
mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato  nelle  forme
prescritte dall'articolo 9, previa autorizzazione dell'autorita'  cui
compete l'approvazione dell'atto di concessione.