Art. 36. (Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato) La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all'articolo 34 del codice, e' autorizzata, dal ministro per la marina mercantile e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all'articolo 19 del codice, non importa corresponsione di canone. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo. L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, e' disciplinata a norma dell'articolo 36 del codice dalla autorita' marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria. L'autorita' marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell'articolo 30 del codice.