(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 37)
                              Art. 37. 
            (Concessioni per fini di pubblico interesse) 

 
  L'occupazione di  beni  demaniali  marittimi  e  di  zone  di  mare
territoriale da  parte  di  enti  pubblici  o  privati  per  fini  di
beneficenza  o  per  altri  fini  di  pubblico  interesse,   compreso
l'esercizio di servizi di pubblica utilita', e' regolata in base alle
disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime. 
  Agli effetti dell'applicazione del  canone,  previsto  dal  secondo
comma dell'articolo 39 del codice, s'intendono  per  concessioni  che
perseguono fini  di  pubblico  interesse  diversi  dalla  beneficenza
quelle nelle quali il concessionario non ritrae  dai  beni  demaniali
alcun lucro o provento.