(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 39)
                              Art. 39. 
  (Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali) 

 
  L'utilizzazione delle zone  e  pertinenze  demaniali  marittime  ai
termini dell'articolo 50 del codice, per il carico e lo scarico delle
merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, e'  autorizzata
con atto nel quale sono indicati: 
    1) le zone e le pertinenze oggetto dell'autorizzazione; 
    2) la specie dei materiali o delle merci; 
    3) la durata dell'utilizzazione; 
    4) il canone da corrispondere; 
    5) le altre eventuali condizioni. 
  Nel  caso  in  cui  la  predetta  utilizzazione   abbia   carattere
continuativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del
codice.