(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 40)
                              Art. 40. 
(Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti  situati  in  parte
                       sul demanio marittimo) 

 
  Salvo quanto e' stabilito nel  capo  II  del  presente  titolo  nei
riguardi dei depositi  e  degli  stabilimenti  costieri  di  sostanze
infiammabili o esplosive, la concessione per l'impianto e l'esercizio
degli  altri  depositi  e  stabilimenti  di  cui   al   primo   comma
dell'articolo 52 del codice  e'  soggetta  a  tutte  le  disposizioni
contenute nel presente  capo  per  la  parte  del  deposito  o  dello
stabilimento  che  insiste  sul  demanio   marittimo   o   sul   mare
territoriale. 
  Alle  stesse  disposizioni  la  concessione  e'  soggetta  per   la
rimanente parte insistente fuori dei confini del demanio marittimo  o
del mare territoriale  quando  il  deposito  o  lo  stabilimento  sia
destinato, a giudizio dell'amministrazione della marina mercantile, a
scopi interessanti la navigazione, la  pesca,  le  industrie  e  ogni
altra attivita' marittima. 
  Nel caso in cui lo stabilimento o  il  deposito  sia  destinato  ad
altri scopi, la concessione  per  la  parte  che  insiste  fuori  dei
confini del demanio marittimo o del  mare  territoriale  e'  soggetta
soltanto  alle  disposizioni  che  saranno  stabilite  nell'atto   di
concessione o nella licenza a tutela del regime del demanio marittimo
e del mare territoriale, oltre a quelle di polizia.