(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 5)
                               Art. 5. 
            (Presentazione della domanda di concessione) 

 
  Chiunque intenda  occupare  per  qualsiasi  uso  zone  del  demanio
marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o
apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui  esse  sono
destinate,  deve  presentare  domanda  al  capo   del   compartimento
competente per territorio. 
  Se  si  tratta  di  innovazioni  da  eseguire  in  terreno  privato
confinante col demanio marittimo che non indicano limitazioni all'uso
del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 22.