(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 8)
                               Art. 8. 
                      (Concessioni per licenza) 

 
  Le concessioni di durata non superiore al biennio che non importino
impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento
con  licenza  e  possono  essere  rinnovate   senza   formalita'   di
Istruttoria, salvo il parere dell'intendenza di finanza sulla  misura
del canone, quando questo non sia  determinato  in  via  generale  ai
sensi del penultimo comma dell'articolo 16 Tuttavia qualora entro due
mesi dalla  richiesta  detto  parere  non  sia  pervenuto,  s'intende
confermata la prevedente misura del canone.