(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 9)
Art. 9.
(Concessioni di durata superiore al biennio)
Le concessioni di durata superiore al biennio o che importino
impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico
ricevuto da un ufficiale di porto a cio' destinato con decreto del
capo di compartimento.
In qualita' di rappresentate dell'amministrazione concedente
interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di
direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non
superiore a nove anni interviene l'ufficiale piu' elevato in grado
dopo il capo del compartimento.
Gli atti di concessione di durata sino a nove anni sono approvati
con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di
durata superiore con decreto del ministro per la marina mercantile.