(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 17)
                              Art. 17. 
                        Esenzioni permanenti 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, artt. 8 (3°  comma)  e
14. 
  Legge 9 agosto 1948, n. 1077, art. 3. 
  Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 6. 
  Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 12 (1° comma). 

 
  Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione: 
    a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica  e  quelli  in
dotazione permanente del Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica; 
    b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei  Corpi  armati
dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui
all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da
militari ed agenti in divisa o muniti  di  un  distintivo  facilmente
riconoscibile; 
    c) gli autobus e gli autoscafi che, in  base  a  concessione  del
Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  effettuano  il
servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente  concesso
o autorizzato dal Ministero  dei  Trasporti  o  dal  Ministero  della
Marina Mercantile; 
    d) gli autocarri e gli autoscafi  esclusivamente  destinati,  per
conto dei Comuni,  o  di  associazioni  umanitarie,  al  servizio  di
estinzione degli incendi; 
    e) gli autoscafi  esclusivamente  destinati  all'industria  della
pesca marittima ed al servizio di pilotaggio; 
    f)  gli  autoveicoli  esclusivamente  destinati  da  enti  morali
ospedalieri o da associazioni  umanitarie  al  trasporto  di  persone
bisognose di cure mediche  o  chirurgiche,  quando  siano  muniti  di
apposita licenza; 
    g) a condizione di reciprocita' di  trattamento  gli  autoveicoli
degli agenti diplomatici e  consolari,  regolarmente  accreditati  in
Italia; 
    h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri  e  le
motocarrozzette  leggere,  destinati  a  sostituire  o  integrare  le
possibilita' di deambulazione dei mutilati ed invalidi per  qualsiasi
causa; 
    i) i motori  fuori  bordo  di  potenza  non  superiore  ai  6  CV
applicati a natanti.