Art. 17. Esenzioni permanenti Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3283, artt. 8 (3° comma) e 14. Legge 9 agosto 1948, n. 1077, art. 3. Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 6. Legge 9 febbraio 1952, n. 49, art. 12 (1° comma). Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione: a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile; c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei Trasporti o dal Ministero della Marina Mercantile; d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi; e) gli autoscafi esclusivamente destinati all'industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio; f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza; g) a condizione di reciprocita' di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia; h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilita' di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa; i) i motori fuori bordo di potenza non superiore ai 6 CV applicati a natanti.