(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 18)
                              Art. 18. 
  Esenzione trimestrale per autoveicoli in temporanea importazione 

 
  Regio decreto 30 dicembre 1923, numero  3283,  art.  15  (1°  e  5°
comma) 
  Regio decreto-legge 3 gennaio 1926 n. 44, art. 2 (1° comma). 

 
  Le  autovetture  ed  i  motocicli   ad   uso   privato,   importati
temporaneamente  dall'estero  ed  appartenenti  a  persone  residenti
stabilmente all'estero, sono esenti  dal  pagamento  della  tassa  di
circolazione  per  tre  mesi,  a  decorrere  dalla  data  della  loro
temporanea importazione. 
  Il periodo di esenzione e' calcolato tenendo conto, entro i  limiti
di in anno, della somma  degli  effettivi  periodi  di  soggiorno  in
Italia, i quali debbono risultare  dalle  annotazioni  apposte  dagli
uffici  doganali  nei  documenti   rilasciati   da   Enti   turistici
debitamente autorizzati. 
  Il  trattamento  tributario  stabilito  dal  presente  articolo  e'
subordinato alla sussistenza della  reciprocita'  di  trattamento  da
parte del Paese estero nel quale risiede il  possessore  del  veicolo
temporaneamente importato.