(Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche-art. 19)
                              Art. 19. 
       Esenzione semestrale per autovetture nuove di fabbrica 

 
  Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 10. 

 
  Le autovetture nuove di fabbrica di produzione nazionale adibite al
trasporto di persone sono  esentate  dal  pagamento  della  tassa  di
circolazione  per  tre  bimestri,  compreso  quello  dell'entrata  in
circolazione, a decorrere dalla data della prima immatricolazione. 
  Le autovetture ammesse al predetto beneficio, per  poter  circolare
nel periodo di esenzione, debbono corrispondere il diritto  fisso  di
cui al n. 2 della annessa tariffa H.