Art. 19. Esenzione semestrale per autovetture nuove di fabbrica Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 10. Le autovetture nuove di fabbrica di produzione nazionale adibite al trasporto di persone sono esentate dal pagamento della tassa di circolazione per tre bimestri, compreso quello dell'entrata in circolazione, a decorrere dalla data della prima immatricolazione. Le autovetture ammesse al predetto beneficio, per poter circolare nel periodo di esenzione, debbono corrispondere il diritto fisso di cui al n. 2 della annessa tariffa H.